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D.M. 19/08/1996

5.2.6.2 Depositi e laboratori I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena. Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto dall'esterno e costituire compartimento antincendio di classe almeno REI 60. Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che per i magazzini di servizio destinati a contenere gli scenari e le attrezzature dello spettacolo in corso, di cui al punto 5.1. I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso l'esterno mediante aperture di superficie non inferiore ad 1/40 di quella in pianta. La superficie massima lorda di ciascun locale non potrà essere superiore a:

-1.000 , se ubicati ai piani fuori terra;

-500 , se ubicati ai piani interrati. Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di 30 kg/ di legna standard, gli stessi devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori del volume del fabbricato. Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B, C ogni 150 di superficie.

5.2.7 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 , oltre alle attrezzature mobili e fisse di estinzione previste al titolo XV, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).

5.3 Scena integrata nella sala L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo. La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4. Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno non possono essere in ogni caso inferiori a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna. Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena. Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a

1. La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi. Titolo VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE DI PROIEZIONE Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del numero e dell'ingombro degli apparecchi installati ed in modo da consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di manutenzione. Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno. Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60. Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico, ove installati, devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessità funzionali. L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30. Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore portatile di capacità estinguente minima 21A, 89B, C. Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione, non necessitano di essere permanentemente presidiate dall'operatore, che in ogni caso deve essere reperibile all'interno del locale durante la proiezione. E' consentito installare un apparecchio di proiezione di formato ridotto in un punto qualsiasi del locale, purchè distante dai posti riservati agli spettatori ed in posizione tale da non ostacolare in alcun modo il deflusso del pubblico. Titolo VII CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI

7.1 Ubicazione Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi. In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m. L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.

7.2 Distribuzione dei tendoni e delle attrazioni I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio. In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m. Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggiano tali passaggi, devono essere protetti e segnalati.

7.3 Scuderie Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala.

7.4 Depositi e laboratori Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.

7.5 Misure di prevenzione degli incendi I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei. Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio. I contenitori di G.P.L., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi. E' vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione. E' proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.

7.6 Impianti antincendio Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70. Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.

7.7 Documentazione e verifiche tecniche I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento). Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337. Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali. Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico. Titolo VIII TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI

8.1 Ubicazione L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1.

8.2 Area della scena – Camerini L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni di cui al punto 5.3. I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno. La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico. Nell'impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno del tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando manuale.

8.3 Depositi e laboratori Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro tenda.

8.4 Impianti antincendio L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un idrante DN 70. Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo XV.

8.5 Documentazione e verifiche tecniche I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo, locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali. Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico. Titolo IX LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto. L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonchè l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Titolo X LOCALI MULTIUSO Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di prevenzione incendi. Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le norme previste per i suddetti impianti quando vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo. Titolo XI LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati. Titolo XII AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

12.1 Classificazione Le aree e gli impianti a rischio specifico sono così classificati: -depositi; - impianti tecnologici; - autorimesse.

 

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